Divieto uso cellulari ed altri dispositivi elettronici
 
Home Page

 

 

 

E’ utile ricordare che, già con la Direttiva prot. n. 30 del 15/3/2007, il Ministero della P.I. ha fornito linee di indirizzo ed indicazioni circa il divieto di “ telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.

Tale Direttiva è stata sollecitata da fatti di cronaca che hanno interessato la Scuola, dalla trasgressione delle più banali regole di convivenza sociale (uso improprio dei telefoni cellulari e altri comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni) fino a veri e propri episodi di bullismo; essa si proponeva l’obiettivo di far crescere il rispetto delle regole, la cultura della legalità e la convivenza civile.

 

Le norme sanciscono definitivamente il divieto per gli Studenti di utilizzare il telefono cellulare e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica non connessa direttamente all’attività didattica.

Tale divieto si estende a tutto il tempo di permanenza degli Alunni in qualsiasi locale dell’Istituto Scolastico (come corridoi, bagni, cortili, aule, laboratori, etc.), nonché negli altri luoghi in cui essi si trovino per svolgere attività organizzate e/o collegate a quelle scolastiche.

 

La Scuola assume l’onere di rendere possibile, in ogni caso, per gravi ed urgenti motivi, la comunicazione reciproca tra le Famiglie e gli Alunni, mediante gli uffici di Presidenza e di Segreteria Amministrativa.

 

Il divieto è valevole anche per i Docenti, come prescritto con CM n. 362 del 25/8/1998, e risponde all’esigenza educativa di assicurare ai ragazzi un comportamento esemplare da parte degli adulti.

 

Esso trova il suo fondamento nei doveri indicati nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e nelle Leggi dello Stato che tutelano e difendono la privacy, i diritti , l’immagine e il buon nome, non solo delle persone ma anche delle Istituzioni, tra cui la Scuola.

 

In sintesi, usare telefoni cellulari o analoghe apparecchiature elettroniche in contrasto con le finalità della scuola. è infrazione grave.

Cosa peggiore è carpire la voce, l’immagine, statica o dinamica, di qualcuno, a sua insaputa.

Cosa ancora peggiore è diffondere l’audio o il video così carpito, immettendolo nella Rete Internet., a disposizione di un pubblico vasto.

Peggiore, infine, è causare offesa alla dignità delle persone, in modo dichiarato o implicito, con l’intento di irriderle, umiliarle.

 

La violazione del divieto rappresenta, da ultimo, una grave mancanza di rispetto dei Docenti e di tutto il Personale Scolastico e configura una pesante infrazione disciplinare riguardo alla quale la Scuola è tenuta ad applicare le necessarie sanzioni.

Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni che mettano a rischio le persone, è possibile applicare anche le sanzioni più estreme che arrivano sino alla non ammissione allo scrutinio finale o all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.

 

    DIRETTIVA  n.30 del 15 Marzo 2007

 

    DIRETTIVA  n.104 del 30 Novembre 2007

 

    CIRCOLARE MINISTERIALE  25 AGOSTO 1998, N. 362.

 

    REGOLAMENTO DI ISTITUTO - Capo III,  artt. 14 - 15 - 16